La Corte di Giustizia Europea nela sentenza del 13 gennaio 2022, ha fissato il seguente principio di diritto: “La clausola 5 del’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in alegato ala direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa al’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dal’applicazione dele norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nel’ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dal’altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un’autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l’insegnamento dela religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi dela clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nela misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo ala stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”. Nela stessa direzione vanno le varie sentenze dela Corte di Cassazione, che cassando i ricorsi del Ministero del’Istruzione a seguito di soccombenza, hanno stabilito che, seppur permane l’impossibilità dela conversione del contratto a tempo indeterminato deve comunque essere riconosciuto un risarcimento del danno quantificabile fino ad un massimo di 12 mensilità. Sarà il giudice a stabilire l’ammontare del risarcimento. CARTA DEL DOCENTE – ARRETRATI Diritto-Dovere è quelo di formarsi e aggiornarsi per il personale docente. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato che riconduce la dottrina agli art. 64 e 66 del CCNL vigente.
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