In vista della validità dell’anno scolastico in corso, si ricorda ai genitori/tutori e ai docenti che, come già comunicato con circolare interna n. 94 del 01/12/2023, il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto “Decreto Caivano”) di conversione del decreto legge 123/23 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” che prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l’articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione di docenti e famiglie. In particolare con tale articolo: • Viene integralmente riscritto l’articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione) con l’articolo 12, comma 1: “Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione” in cui si ridefinisce la disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale. Vengono qui di seguito evidenziati alcuni punti dell’art. 12 della L. 159/2023, punto 4: Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. • Viene introdotto nel codice penale l’articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell’obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l’anno scolastico siano tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi). • Viene introdotto nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, all’articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale “Non ha altresì diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo”. Nel rispetto della Legge, è stata eseguita la verifica di quanto sopra esposto ed effettuata l’applicazione di quanto di competenza della dirigente. I genitori/tutori degli alunni possono giustificare tramite diario scolastico i giorni di assenza oppure produrre dichiarazione sostitutiva riportante il periodo di assenza da giustificare come da modello allegato. . Allegato: – Dichiarazione sostitutiva per assenze. La Dirigente Scolastica Mirella Pacifico Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
Circolare 134
Circolare interna n 134 OGGETTO: Applicazione LEGGE N. 159/2023 in materia di obbligo scolastico – Precisazioni
OGGETTO: Applicazione LEGGE N. 159/2023 in materia di obbligo scolastico - Precisazioni
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