Con la presente si comunica che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23
(cosiddetto “Decreto Caivano”) di conversione del decreto legge 123/23 “Misure urgenti di
contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la
sicurezza dei minori in ambito digitale” che prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra
queste, di particolare rilievo è l’articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione di docenti e
famiglie.
In particolare con tale articolo:
• Viene integralmente riscritto l’articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza
sull’adempimento dell’obbligo di istruzione) con l’articolo 12, comma 1: “Disposizioni
per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione” in cui si ridefinisce la disciplina
sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza
sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e prevede un inasprimento delle pene verso i
soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.
ISTITUTO COMPRENSIVO MANDATORICCIO
C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003
AD8224A – COMPRENSIVO_MANDATORICCIO
Prot. 0005535/U del 01/12/2023 20:52 V.4 – Cursus studiorum
Vengono qui di seguito evidenziati alcuni punti dell’art. 12 della L. 159/2023, punto 4:
Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione,
individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel
corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza
entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di
istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda
all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni
caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un
quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
• Viene introdotto nel codice penale l’articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due
anni in caso di violazione dell’obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro
che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione
fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l’anno scolastico siano tali
da costituire elusione dell’obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni,
anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale
personalizzato senza giustificati motivi).
• Viene introdotto nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n.
85/2023, all’articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale “Non ha altresì diritto all’Assegno
di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la
regolare frequenza della scuola dell’obbligo”.
Si rammenta, pertanto, l’obbligo di giustificazione dell’assenza che i docenti sono chiamati a
verificare e si invita a una vigilanza sempre più attenta e responsabile sui minori.
. La Dirigente Scolastica
Mirella Pacifico
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse

Circolare 94
Circolare interna n. 94 OGGETTO: Applicazione LEGGE N. 159/2023 in materia di obbligo scolastico. Indicazioni operative.
Circolare interna n. 94 OGGETTO: Applicazione LEGGE N. 159/2023 in materia di obbligo scolastico. Indicazioni operative.
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