Descrizione
CONTRATTO
per l’affidamento della Fornitura di attrezzature digitali, software e servizi e piccoli adeguamenti edilizi CIG: 99753238F2
C.U.P.: D14D22005080006
Codice Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-23337 tra
L’ISTITUTO SCOLASTICO STATALE DI MANDATORICCIO con sede in Via Nazionale, 156 – 87060
MANDATORICCIO CSM C.F. e P. IVA n.97009070786, in persona della Dott.ssa Mirella Pacifico, nata a Siderno (RC) in data 09/12/1960, Codice Fiscale n. PCFMLL60T49I725J, in qualità di Rappresentante Legale dell’Istituto Scolastico;
(a seguire anche «Istituto» o «Stazione Appaltante») e
BeeWee SRLS, con sede in Corso Vittorio Emanuele, 25-87060 Mandatoriccio (CS) (P.I. 03465600785),nella persona del Dott. Valenzano Vincenzo Franco, nato a Cosenza il 01/04/1973, in qualità di legale rappresentante;
(a seguire anche «Affidatario»)
(a seguire collettivamente indicati come le «Parti»)
Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (a seguire, anche
«Contratto»).
Art. 1
(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
- Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, da valere alla stregua di giuridica presupposizione e costituiscono canone interpretativo della
- Per quanto concerne i rapporti tra il Preventivo e il Contratto, quest’ultimo è da intendersi prevalente. Il Preventivo disciplinerà i rapporti tra le parti solo nella misura in cui sia recepito nel presente
Art. 2
(Oggetto del Contratto)
- Oggetto del presente Contratto è l’affidamento della Fornitura di attrezzature digitali, software e servizi, piccoli adeguamenti edilizi secondo il dettaglio dettato nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico al quale si rinvia.
Art. 3
(Durata del Contratto)
- L’espletamento della Fornitura ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del
- La Fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto del cronoprogramma, di milestone e target del PNRR e dovrà essere completata entro e non oltre la data del 30 Giugno
- La Stazione Appaltante, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente, si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la Fornitura alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del
- L’opzione di cui al precedente punto sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente In tal caso, l’Esecutore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto.
- Ai sensi dell’art. 121, comma 9, del Codice, l’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 4
(Modalità di esecuzione dell’affidamento)
- L’Affidatario si impegna espressamente a:
- osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall’Istituto, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
- dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
- adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti dell’Istituto;
- rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali secondo quanto previsto nel presente Contratto e nei rispettivi allegati, in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;
- a rispettare i principi DNSH relativi all’Intervento/Misura, come previsti nella Scheda 3 e/o nella Scheda 6.
- L’Affidatario dovrà eseguire l’Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente
- L’Affidatario si obbliga a consegnare all’Istituto, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all’originale, volta a comprovare quanto dal medesimo dichiarato in sede di partecipazione, relativamente all’impegno di assicurare, in caso di affidamento della Fornitura, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.
- Ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, qualora l’Affidatario sia un RTI o un consorzio, lo stesso Affidatario è tenuto a consegnare all’Istituto, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all’art. 46, comma 1, del d.lgs. 198/2006,
- la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 68;
- una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
- La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 10 del presente
Art. 5
(Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR)
- Le Parti si danno reciprocamente atto che l’intervento oggetto del presente Contratto costituisce attuazione della Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.2: Scuola 4.0 del PNRR (di seguito, anche «Missione») e concorre alla realizzazione di target e milestones previsti nel Piano
- Nello specifico, il target della linea di investimento è costituito dal numero di classi trasformate in ambienti di apprendimento innovativi. Entro la fine del 2025 il Ministero dell’istruzione e del merito dovrà fornire la dimostrazione sul raggiungimento del valore minimo di 100.000 ambienti trasformati alla Commissione europea per l’azione 1 – Next generation classroom, che per ciascuna scuola finanziata è stabilito in almeno la metà delle classi, sulla base del parametro del decreto ministeriale di riparto 218 del 2022.
- Nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, l’Affidatario si impegna inoltre a garantire un contributo all’implementazione dei parametri misurati dagli indicatori comuni di cui al Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2021/2106/UE e, nello specifico, l’indicatore 7 «Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati», in quanto applicabile all’oggetto del presente In particolare, l’indicatore dovrà essere misurato due volte l’anno rispetto al valore realizzato. I dati relativi all’indicatore saranno, dunque, oggetto di controllo da parte dell’Unità di missione per il PNRR.
- L’Affidatario si impegna ad erogare i servizi nel rispetto delle milestones e dei targets della Missione. L’Affidatario si obbliga, altresì, ad osservare le ulteriori scadenze contrattuali fissate nel presente Contratto e negli altri documenti di gestione della Fornitura al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di attuazione delle milestone e dei target sopra citati, anche nel caso in cui le tempistiche venissero modificate, variate e/o prorogate.
- La Stazione Appaltante potrà richiedere all’Affidatario il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do No Significant Harm” – «DNSH»), in coerenza con l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l’impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. Al riguardo, l’Affidatario si impegna a consegnare, a semplice richiesta dell’Amministrazione e senza ritardo, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione e le eventuali attestazioni necessarie per la verifica del rispetto del principio
- Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, l’Affidatario si impegna altresì:
- durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, a verificare il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura del PNRR nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle milestones e ai targets di tale misura, in modo tale consentire alla Stazione Appaltante l’adozione di azioni correttive;
- a trasmettere, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e senza ritardo, tutta la documentazione necessaria all’aggiornamento del sistema informatico, comprese le dichiarazioni e i documenti relativi al titolare effettivo;
- a consegnare all’Amministrazione Contraente specifici prodotti o outputs attestanti il completamento delle varie fasi delle attività oggetto del presente Contratto e la loro coerenza rispetto al cronoprogramma della Missione 4– Componente 1 – Investimento 2;
- a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi alla Stazione Appaltante ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle condizionalità del A tal fine, l’Affidatario dovrà informare tempestivamente la Stazione Appaltante di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati requisiti, condizionalità e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, all’aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse alla Stazione Appaltante. Nello specifico, l’Affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni mutamento della propria struttura organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della procedura in merito all’identificazione del titolare effettivo nonché riguardo all’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.
Art. 6
(Corrispettivi e modalità di pagamento)
- Il corrispettivo per la Fornitura è complessivamente pari ad € 685,00 I.V.A. esclusa e/o di altre imposte o contributi di legge, come risultante dal Preventivo Economico formulato dall’Affidatario.
- Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente alla
- Il corrispettivo per la Fornitura svolto come risultante dal Preventivo Economico formulato dall’Affidatario, sarà remunerato a corpo.
- Prima della fatturazione l’Istituto provvederà a verificare la conformità delle prestazioni rese previo
- Il pagamento avverrà a seguito del ricevimento della fattura elettronica secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di “split payment”, usando il codice univoco di fatturazione La fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (99753238F2) e al CUP (D14D22005080006).Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato a BeeWee SRLS presso BCC della Calabria Ulteriore S.C., IBAN IT28R0709142900000000113927, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come indicato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari allegato al presente Contratto.
- Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L’Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell’Affidatario qualora l’esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate.
- Il pagamento della fattura è subordinato:
- alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove applicabile;
- alla verifica del D.U.R.C. dell’Affidatario e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 119, comma 7, del Codice, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto;
- alla verifica di regolarità dell’Affidatario ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
- all’accertamento, da parte dell’Istituto, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
- Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), poiché trattasi di fornitura.
Art. 6-bis (Consegna)
- La Fornitura verrà eseguita, sulla base di specifiche richieste di consegna, presso la sede dell’Istituto.
- La consegna dovrà avvenire entro e non oltre 120 giorni dalla stipula del contratto.
- L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel Documento di Trasporto (a seguire, anche,
«DDT»), la cui copia verrà affidata al personale dell’Istituto deputato a ricevere la merce. Il Documento di Trasporto dovrà obbligatoriamente indicare il destinatario, la data dell’avvenuta consegna, la quantità e la tipologia di materiale consegnato, i dati dell’Affidatario (ragione sociale, Partita IVA/Codice fiscale).
- Il Documento di Trasporto dovrà essere sottoscritto dal personale incaricato dall’Affidatario di effettuare la consegna e dal personale dell’Istituto deputato alla ricezione della
- La firma, posta sul suddetto Documento all’atto del ricevimento della Fornitura, indica la mera consegna della stessa. Il Destinatario si riserva di accertare la quantità e la qualità dei prodotti in un successivo Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall’Affidatario.
- Sarà facoltà dell’Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità dei prodotti consegnati dall’Affidatario, anche mediante terzi all’uopo incaricati. A tal fine, l’Affidatario acconsente sin d’ora anche alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a collaborare nel corso delle
- Al termine della consegna, verrà redatto altresì un apposito verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato dell’Affidatario nel quale dovrà essere dato atto della corrispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato nonché dovranno essere riportati: la data dell’avvenuta consegna, gli estremi del DDT (Documento di trasporto) di consegna, il numero delle apparecchiature oggetto della Fornitura.
Art. 6-ter
(Resi per merci non conformi)
- Nel caso di difformità qualitativa (mancata corrispondenza, per marca, modello, formato, e/o tipologia, tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi,non rispondenti ai requisiti DNSH) e/o quantitativa in eccesso e in difetto tra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati dall’Affidatario, rilevata anche in un momento successivo rispetto alla sottoscrizione del DDT, l’Istituto invierà una contestazione scritta, mediante PEC, all’Affidatario, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito
- Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, l’Affidatario dovrà procedere all’emissione della nota di
- L’Affidatario si impegna a sostituire, senza alcun addebito per l’Amministrazione richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordando con l’Istituto le modalità di ritiro e di sostituzione, pena l’applicazione della penale di cui al successivo 10 e fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
- Anche ai fini dell’applicazione delle penali, la mancata sostituzione dei prodotti da parte dell’Affidatario sarà considerata mancata consegna.
- I prodotti non accettati restano a disposizione dell’Affidatario a rischio e pericolo dell’Affidatario stesso, il quale dovrà ritirarli a sue spese.
- Il ritiro dei prodotti non conformi dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione. È a carico dell’Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti non ritirati. I prodotti non ritirati entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione potranno essere inviati all’Affidatario addebitandogli ogni spesa
- L’Affidatario si impegna a integrare/ritirare, senza alcun addebito per l’Istituto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotti consegnati in difetto/eccesso, concordando con l’Amministrazione stessa le modalità di integrazione/ritiro, pena l’applicazione della penale di cui al successivo 10.
- È a carico dell’Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti in eccesso non
- I prodotti non ritirati entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione potranno essere inviati all’Affidatario addebitandogli ogni spesa
Art. 7
(Responsabilità dell’Affidatario)
- L’Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi
- Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente
- L’Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti,patrimoniali e non, subiti dall’Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle
- Sono a carico dell’Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti
volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione della Fornitura.
- L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Affidatario, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa
- L’Istituto in presenza di inadempimenti dell’Affidatario o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 117, comma 5, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Istituto, l’Affidatario sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Affidatario ai sensi dell’art. 117, comma 3, del Lgs. n. 36/2023.
- La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento della Fornitura, secondo le modalità stabilite dal comma 8 dell’art. 117 del Codice.
- L’Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione della Fornitura, e dovrà tenere indenne l’Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell’Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente
Art. 8
(Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)
- Il RUP potrà effettuare verifiche e controlli circa l’esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente Contratto.
Art. 9
(Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)
- Fermo restando quanto previsto dall’art. 60 del Codice, il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 120, comma 1, del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo
- Il RUP effettua gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 120 del
- Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal
- Il Contratto può parimenti essere modificato senza necessità di una nuova procedura, oltre a quanto previsto dal sopracitato comma 1 dell’art. 120, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del Contratto e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
- le soglie fissate all’articolo 14 del Codice;
- il 10 per cento del valore iniziale del Contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del Contratto al netto delle successive modifiche.
- Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non
- La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del Contratto e l’operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvo quanto prescritto ai precedenti punti 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
- la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di affidamento;
- la modifica cambia l’equilibrio economico del Contratto o a favore dell’Affidatario in modo non previsto nel Contratto iniziale;
- la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del Contratto;
- un nuovo contraente sostituisce quello cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente affidato l’appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell’art. 120 del Codice.
- Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del precedente punto 6, le modifiche al progetto proposte dalla Stazione Appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell’opera:
- si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell’opera.
- Il Contratto è sempre modificabile ai sensi dell’art. 9 del Codice.
Nel caso in cui non siano previste clausole di rinegoziazione, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del Contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l’adeguamento del Contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.
- Ai sensi dell’art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del Contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
- Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi I nuovi prezzi sono valutati:
- ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;
- quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il RUP e l’Esecutore, e successiva approvazione da parte del
- Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.
- Se l’Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l’Istituto può ingiungergli l’esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
- Ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato 14 del Codice,l’Istituto comunica all’A.N.AC. le modificazioni al Contratto di cui all’articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. L’Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l’elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando la prestazione, la Stazione Appaltante, l’Affidatario, il progettista, il valore della modifica.
Art. 10
(Penali)
- Fatta salva la responsabilità dell’Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c., l’Affidatario sarà tenuto a corrispondere all’Istituto le seguenti penali:
- € 10,00 (euro dieci/00), per ogni giorno di ritardo nella consegna dei prodotti richiesti;
- € 10,00 (euro dieci/00), per ogni giorno di ritardo, nel caso in cui, per fatto imputabile all’Affidatario, non vengano rispettate le scadenze previste nel presente Contratto, oppure vengano disattese ulteriori condizionalità relative alle milestones e ai targets della Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 2: Scuola 4.0 del PNRR;
- Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Affidatario.
- L’Affidatario prende atto e accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 14, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
- L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell’Istituto verso l’Affidatario, alla quale l’Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla
- L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi
- A tal fine, l’Affidatario autorizza sin d’ora l’Istituto, ex 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
- L’applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale
Art. 11
(Divieto di cessione del Contratto)
- In conformità a quanto stabilito dall’art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il Contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Art. 12
(Recesso)
- Ai sensi dell’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4- ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 123, comma 1, del Codice, l’Affidatario non potrà pretendere dall’Istituto compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
- L’Istituto potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all’Affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali l’Istituto prenderà in consegna la Fornitura e ne verificherà la regolarità.
Art. 13
(Risoluzione del Contratto)
- Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 122, comma 2, del
- In tutti i casi di risoluzione del Contratto, imputabili all’Affidatario, l’Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.
- Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Affidatario deve provvedere a ritirare i prodotti consegnati nel termine a tale fine assegnato dallo stesso Istituto; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Istituto provvederà d’ufficio, addebitando all’Affidatario i relativi oneri e le relative spese.
- In caso di risoluzione del Contratto l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
Art. 14
(Clausole risolutive espresse)
- Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- accertamento da parte dell’Istituto della carenza di uno dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all’Affidatario, durante l’esecuzione in via di urgenza del Contratto ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, a), del D.L. 76/2020;
- cessazione dell’attività di impresa in capo all’Affidatario;
- mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Affidatario verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più delle seguenti conseguenze:
- perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 94 e 95 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; (ii) perdita del requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della Fornitura; (iii) perdita di una o più delle autorizzazioni, licenze e certificazioni, comunque denominate, per l’espletamento di tutte le attività che compongono la Fornitura;
- violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
- violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
- sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del Lgs. 159/2011;
- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, 62;
- cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Affidatario;
- affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato dall’Istituto;
- applicazione di penali, da parte dell’Amministrazione, per ammontare superiore al 10% dell’importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
- mancata consegna delle forniture [mancato espletamento del servizio] tale da compromettere il rispetto delle milestone e dei target del PNRR;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli 14 del presente Contratto;
- mancato possesso, in corso di esecuzione, della certificazione richiesta per il rispetto dei principi DNSH per un numero di giorni superiore a 30 (trenta) dallo svolgimento delle verifiche da parte della Stazione
- Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comunicherà all’Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.
- In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Affidatario, l’Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 117 del Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà, in danno dell’Affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.
- Nel caso di risoluzione, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Art. 15
(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
- L’Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del L. n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010.
- In particolare, l’Affidatario si obbliga:
- a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto il conto corrente indicato all’art. 6;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
- a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- a utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010;
- a inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) relativi al presente affidamento;
- a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n.136/10);
- a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
- Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a
garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.
- Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
- Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 120, comma 12, del Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- indicare il CIG e il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all’Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 16
(Lavoro e sicurezza)
- L’Affidatario dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l’intera durata della Fornitura, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
- L’Affidatario dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
- In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell’Affidatario o del subaffidatario, impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Istituto trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa
- In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 17
(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)
- Quali soggetti Responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati:
- La Dott.ssa Mirella Pacifico, in forza presso l’Istituto in qualità di RUP;
- il Valenzano Vincenzo Franco, in qualità di Referente Unico per l’Affidatario.
- Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata R. o attraverso PEC.
Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, o mediante raccomandata A.R. o attraverso PEC. Le comunicazioni spedite a mezzo di raccomandata A.R. avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
- Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra
Art. 18
(Spese)
- Sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario le spese per la stipulazione del presente Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.
Art. 19
(Foro competente)
- Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Castrovillari, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 20
(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
- Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Comprendivo di Mandatoriccio CS.
- Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Affidatario è nominato quale «Responsabile del trattamento» ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche «GDPR») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire la Fornitura oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate.
- Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali necessari all’esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente all’osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile – sia europea che nazionale – in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al lgs. n. 196/2003, come riformato dal d.lgs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal
D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205/2021, (di seguito, anche «Codice della Privacy»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità italiane ed europee.
- Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare, impegnandosi a far osservare le stesse anche alle persone da questi autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente
- Il Responsabile si impegna altresì a garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente Contratto e ad adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure («privacy by design»), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse («privacy by default»).
- Il Responsabile del trattamento può ricorrere a un altro responsabile del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento.
- Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del
Art. 21
(Varie)
- Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
- Il presente Contratto e i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del Contratto nella sua interezza.
- Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione
- Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per
- Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile e alla normativa comunque applicabile in
- Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove
Letto, confermato e sottoscritto. Mandatoriccio, lì 14/11/2023
L’AFFIDATARIO LA STAZIONE APPALTANTE
Beewee srls
Il Legale Rappresentante La Dirigente Scolastica
Valenzano Vincenzo Franco Mirella Pacifico
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Affidatario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 2 (Oggetto del contratto), Art. 3 (Durata del Contratto),Art. 4 (Modalità di esecuzione dell’Affidamento); Art. 5 (Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR), Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 7 (Responsabilità dell’Affidatario), Art. 8 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni), Art. 9 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 10 (Penali), Art. 11 (Divieto di cessione del Contratto), Art. 12 (Recesso), Art. 13 (Risoluzione del Contratto), Art. 14 (Clausole risolutive espresse), Art. 15 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 16 (Lavoro e sicurezza), Art. 17 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 18 (Spese), Art. 19 (Foro competente), Art. 20 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 21(Varie).
Mandatoriccio, lì 14/11/2023 L’AFFIDATARIO
Beewee srls
Il Legale Rappresentante Valenzano Vincenzo Franco