Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti – Indizione delle elezioni

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine

O R D I N A
Parte I
Articolo 1
Termini e abbreviazioni
1. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto nella presente ordinanza si intende per:
a) Ministro: Ministro dell’Istruzione e del Merito;
b) Ministero: Ministero dell’Istruzione e del Merito;
c) Consiglio: Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
d) Decreto legislativo: decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
e) CEC: Commissione elettorale centrale;
f) A.T.A.: personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Il Ministro dell’istruzione e del merito
Articolo 2
Composizione del Consiglio
1. Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del Decreto legislativo, è formato da 36 componenti
secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.
2. Fanno parte del Consiglio:
a) 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni, così
ripartiti:
– 1 per la scuola dell’infanzia;
– 4 per la scuola primaria;
– 4 per la scuola secondaria di primo grado;
– 3 per la scuola secondaria di secondo grado.
b) 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal
corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.
c) 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche
statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.
d) 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno
per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole
della Valle d’Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.
e) 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, quali esponenti significativi del mondo della
cultura, dell’arte, della scuola, dell’università, del lavoro, delle professioni e dell’industria,
dell’associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza
unificata Stato – Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro.
f) 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle
rispettive associazioni.
3. Il Consiglio è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano o da un rappresentante
della Provincia di Trento, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, del Decreto
legislativo, quando esso è chiamato ad esprimere il parere su progetti delle due province
concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici. A tal fine, verrà inviata formale
comunicazione in relazione alla necessità di procedere di volta in volta all’individuazione del
suddetto rappresentante.

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